Le tesi del 46° Congresso/Sintesi della relazione sul Diritto alla sicurezza sul lavoro Una spinta decisiva al cambiamento e alla riforma Sintesi della relazione della Commissione tesi del Pri sul Diritto alla sicurezza sul lavoro. La Commissione è coordinata da Giovanni Serrelli. " IL DIRITTO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO" Il Diritto alla Sicurezza. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, anno 1948: art. 22 - Diritto alla Sicurezza, art.23 -Diritto al Lavoro. 1- Normativa sulla sicurezza del lavoro Leggi, norme e standard (ancorché di buona tecnica), proliferati fuori misura nei tempi, in tema di protezione dell’integrità psicofisica del lavoratore, non sempre sono stati adeguatamente coniugati con un’efficace azione amministrativa non solo di sostegno. I compiti istituzionali per la realizzazione del Diritto del lavoratore alla Sicurezza sul Lavoro sono demandati in Italia a Enti che svolgono la propria mission in solitudine, privi di conducenti uniformità negli indirizzi quanto nelle verifiche. Necesse est l’istituzione di un’Authority che crei il coordinamento tra le Istituzioni preposte alla protezione del lavoratore, nella differenziata realtà produttiva del Paese. 2- Authority sul Diritto alla Sicurezza nei luoghi di lavoro Tale Authority sul Diritto alla Sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà essere finalizzata a razionalizzare l’impiego nei compiti delle seguenti Istituzioni: -Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, -Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, -l’INAIL -l’IPSEMA -l’ISPELS, -l’ARPA regionale -i Servizi di Prevenzione delle ASL -le Direzioni Regionali dl Lavoro (DPL) -la Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con riferimento alla salute e sicurezza nelle miniere e cave -le Capitanerie di Porto -la Sanità aerea -l’Istituto di medicina sociale, -gli Enti di patronato. E’ convinzione diffusa che l’apporto fornito dalle Istituzioni in elenco discende dai compiti affidati alle stesse, per cui il loro coinvolgimento avrà da essere complementare e sussidiario a quelli dell’Authority, attraverso il superamento di aspetti che in molte situazioni possono essere alternativi o concorrenti. 3- Proposta governativa di costituzione del polo salute e sicurezza Le recenti disposizioni di legge (art.7, comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") appaiono assolutamente insufficienti rispetto agli obiettivi richiamati al punto 1, perché impropriamente finalizzate all’obiettivo di realizzare interamente il progetto del "Polo Salute e Sicurezza", e ciò in concomitanza della proposta di trasferimento all’INAIL delle funzioni attribuite in precedenza ai soppressi IPSEMA e ISPESL. In tal modo si pretende di rendere concreto - niente affatto lontani dal rischio di reiterare ipotesi d’inefficienza di progetti, ab initio, mal disegnati - la "miscela" tra le funzioni Assicurative (INAIL & IPSEMA) e quelle di Ricerca (ISPESL) in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Si ha la convinzione che con tale disposizione non sarà possibile attendere ai compiti di Prevenzione Assicurativa e, quindi, di Sicurezza e Protezione del Lavoratore conclamate nell’ambito del Diritto alla Sicurezza, così come sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dai Principi della Costituzione Italiana. 4– La prevenzione assicurativa Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" non pone l’INAIL in posizioni paritarie rispetto alle sue consorelle europee, quali, ad esempio, gli Enti di Assicurazione Austriaco AUVA, Svizzero INSAI e Francese CRAM, ma struttura in pratica un "Ente Pachiderma", che assomma la funzione assicurativa del- l’INAIL e dell’IPSEMA con la funzione dell’ISPESL (già Ente di ricerca nel campo della Sicurezza sul Lavoro). In buona sostanza la creazione del previsto Polo della Salute e Sicurezza e l’elaborazione del relativo Piano Industriale - fatti salvi atti degli specifici istituzionali di INAIL, IPSEMA e ISPESL - non saranno in grado di assolvere ai compiti di Prevenzione Assicurativa e, quindi, di Sicurezza e Protezione del Lavoratore, nel più volte cennato ambito del Diritto alla Sicurezza. Perché non ritornare, allora, alle origini delle situazioni in esame, per praticare la PREVENZIONE ASSICURATIVA, funzione connaturata a un Ente di Assicurazione: ASSICURAZIONE & PREVENZIONE sono le due facce della stessa medaglia, anzi della stessa moneta, praticamente e indissolubilmente connesse tra di loro. Perché non prendere a riferimento la condizione europea che bene amalgama Assicurazione e Prevenzione, raggiungendo un alto valore aggiunto in termini di efficacia? Nel mese di giugno 2010 a Roma c’è stato l’incontro tra l’INAIL e il CRAM Francese. Negli ultimi mesi del 2009 il Presidente-Commissario dell’INAIL ha visitato l’INSAI Svizzero. Con riferimento all’evoluzione del sistema produttivo nazionale l’INAIL viene sospinto a riprogettare il proprio ruolo all’interno del sistema di sicurezza sociale e la propria organizzazione, per orientarsi sempre di più verso la tutela integrata del lavoratore, visto come individuo - lavoratore e non nel suo status psicofisico e socio-culturale. L’INAIL ha iniziato la propria azione con esperienze di domotica per il reinserimento del disabile nella vita di relazione lavorativa ed extralavorativa, con azioni d’informazione, formazione, assistenza e di prevenzione assicurativa nella gestione del rapporto con la parte datoriale. La spinta decisiva al cambiamento è venuta dalle indicazioni della Comunità europea e dal decreto n. 38/2000 di riforma dell’Ente. Infatti, siamo di fronte ad una trasformazione significativa del sistema produttivo italiano, in relazione alle dimensioni aziendali nel settore industriale: si riduce il peso della grande impresa e aumenta quello della piccola e piccolissima, soprattutto nei settori manifatturiero e ad alta tecnologia. Il Dlgs 81/2008 ha valorizzato obblighi nel campo della Prevenzione Tecnica legata alla Sicurezza sul Lavoro, per cui è auspicabile che l’INAIL rafforzi la propria mission sui punti. Non si sottovaluti che negli anni 60 fu costituito l’ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) da una Servizio Centrale dell’INAIL (con iniziale Direzione Generale affidata a un dirigente INAIL). Con la nota riforma Sanitaria degli anni ‘80 fu soppresso l’ENPI e nacque l’ISPESL, Istituto di ricerca nel campo della Sicurezza sul lavoro. Se l’ISPESL è un Ente di ricerca e oggi è assorbito tal quale dall’INAIL, quale potrà essere il valore aggiunto alla funzione assicurativa? 5- Obiettivo della Authority sul diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro L’Istituzione di un’Authority, nelle sue funzioni d’indirizzo e verifica sulle gestioni delle Istituzioni coordinate, potrà contribuire al contenimento dell’andamento infortunistico e tecnopatico attivando i seguenti aspetti: a. azione di informazione, formazione, assistenza, consulenza e monitoraggio sul rispetto delle norme di sicurezza, di igiene del lavoro e di vivibilità nelle postazioni e negli ambienti di lavoro; b. indicazioni della conferenza Stato-Regioni in attuazione ai corsi di formazione per gi RSPP e gli addetti SPP ex d.to l. vo 195/03; c. promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l’igiene del lavoro, anche in ambito scolastico; d. fornire disposizioni operative per la corretta gestione del recepimento delle Direttive CEE in materia di Sicurezza e Protezione Industriale; e. assicurare la corretta adozione, applicazione e operatività del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL); f. elaborare l’Archivio dei Processi Produttivi in termini di Sicurezza Equivalente al fine di valutare la eccellenza delle Imprese; g. elaborare la mappatura dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti sul territorio; h. definire accordi di programma e intese con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori per la promozione e l’attuazione di interventi coordinati di prevenzione contro i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; i. realizzare un Centro di documentazione tecnico scientifica in materia di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al fine di correlare la rilevazione dell’andamento infortunistico e tecnopatico al lay-out produttivo aziendale; j. realizzare indagini di epidemiologia occupazionale; k. realizzare studi sulle malattie professionali e da lavoro. Lo scenario delle patologie professionali è notevolmente cambiato negli ultimi anni in tutti i paesi industrializzati: anche in Italia le malattie professionali tradizionali o tabellate (utilizzando la definizione dell’INAIL) sono un fenomeno in calo, mentre si assiste a una sempre maggiore presenza delle malattie da lavoro-dipendenti o non tabellate. |