Le tesi del 46° Congresso Sintesi della relazione sulle Riforme Istituzionali e sui Diritti Civili

Costituzione, ruolo dei partiti, libertà individuali

Sintesi della relazione della Commissione tesi del PRI sulle Riforme Istituzionali e sui Diritti Civili. Questa Commissione è coordinata da Antonio Del Pennino

Riforme istituzionali

Premessa

Nel dibattito in corso sui problemi relativi al funzionamento delle istituzioni e all’ordinamento dello Stato, l’attenzione prevalente si è incentrata sulle questioni connesse ai poteri del Presidente del Consiglio e alla stabilità dell’esecutivo, alla funzionalità del Parlamento e al superamento del bicameralismo perfetto.

Marginale è stata l’attenzione verso la semplificazione dei livelli di governo locale, limitando il discorso all’attuazione del cosidetto federalismo fiscale.

E inesistente è stato il dibattito sul ruolo dei partiti e la loro regolamentazione giuridica.

Ad avviso dei repubblicani, tutto si tiene. Non è pensabile una seria politica istituzionale che non abbracci i diversi e complementari aspetti, se si vuole realizzare un disegno coerente e non improvvisato.

Occorre affrontare insieme i problemi relativi alla riforma della Costituzione e quelli che derivano dalla mancata attuazione di alcuni principi fondamentali della stessa, specificatamente dell’art. 49.

Nelle nostre tesi esaminiamo separatamente i diversi problemi, ma partendo appunto da questa esigenza di una visione complessiva.

Il problema dei rapporti esecutivo-legislativo e i connessi problemi del ruolo della Corte costituzionale e della revisione della legge elettorale

Sia che si intenda adottare un sistema semi-presidenziale sul modello francese, sia che si scelga la strada del rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio sul modello del "cancellierato", fondamentale resta il problema di garantire al Parlamento suoi spazi di autonomia rispetto all’esecutivo.

Tra i due modelli prima ricordati, pur senza farne una questione pregiudiziale, i repubblicani preferiscono il modello del cancellierato, perché esso consentirebbe il mantenimento della figura del Presidente della Repubblica come organo di garanzia, indispensabile, come recenti vicende hanno dimostrato, per l’equilibrio dei poteri.

Il modello semi-presidenziale, invece, concentrerebbe nella stessa persona il ruolo di capo dell’esecutivo e di organo di garanzia, a scapito, inevitabilmente, di questa seconda funzione.

Poiché abbiamo detto che non intendiamo farne una questione pregiudiziale, considereremmo accettabile il modello semi-presidenziale solo se accompagnato da un rafforzamento dell’altro organo di garanzia: la Corte Costituzionale, la nomina dei cui membri, peraltro in questo caso, dovrebbe essere affidata solo al Parlamento, e, alle designazioni degli organi giurisdizionali, non assumendo più la figura del Presidente della Repubblica un ruolo prevalente di garanzia.

Un altro aspetto che comunque dovrebbe essere rivisto per quanto riguarda la Corte è quello relativo alle forme di accesso al giudizio della stessa.

Esso non dovrebbe essere consentito solo nel caso in cui nel corso di un giudizio venga sollevata la questione di costituzionalità di una norma e il magistrato non la giudichi manifestamente infondata.

Sarebbe opportuno prevedere anche, come contenuto in una proposta di legge della X legislatura, presentata degli On. Del Pennino, Labriola, Bassanini, Battistuzzi e Segni, di consentire alla Corte dei Conti di sollevare la questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge ove ravvisi una violazione dell’art. 81 della Costituzione.

Ma un nuovo sistema, basato comunque sul rafforzamento dei poteri del capo dell’esecutivo postula preventivamente una modifica dell’attuale legge elettorale.

E in ogni caso una riflessione occorre anche per quelle relative alle Regioni e agli enti locali.

Come ha scritto giustamente, a proposito di queste ultime, Ernesto Galli della Loggia: "L’elezione diretta del capo dell’esecutivo (Governatore, Sindaco o Presidente della provincia) la quale avviene in perfetta coincidenza cronologica con l’elezione del consiglio, grazie al meccanismo del cosiddetto listino… o del premio di maggioranza, di fatto produce la costante coincidenza di colore politico tra esecutivo stesso e maggioranza dell’assemblea. La conseguenza è che i consigli eletti per una parte significativa al traino del rispettivo esecutivo non hanno alcuna autonomia rispetto ad esso e non contano nulla… In questo modo si è riusciti nell’impresa di realizzare nelle regioni il presidenzialismo più autoritario che ci sia perché sottratto a qualsiasi controllo e a qualsiasi sistema di ‘freni e contrappesi’".

Le considerazioni che Galli della Loggia fa, a proposito delle leggi per le regioni e gli enti locali, si possono applicare a maggior ragione alla legge elettorale nazionale oggi vigente.

Essa, prevedendo l’indicazione sulla scheda del nome del futuro capo dell’esecutivo e la contestuale e collegata elezione dei membri del Parlamento, priva quest’ultimo di ogni autonomia.

Nel caso della legge nazionale attualmente vigente, ciò è aggravato dal fatto che, a differenza di quanto avviene per le Regioni, non solo una parte, ma tutti gli eligendi sono contenuti in liste bloccate. In questo modo i membri del Parlamento, scelti "ad libitum" dei capi-partito o capi corrente, rispondono nel loro mandato non agli elettori, ma a chi li ha nominati, alle sue indicazioni e, per quanto riguarda la maggioranza, essa dipende solo dalle scelte del capo dell’esecutivo.

Il mantenimento di questo sistema elettorale sarebbe ancor più pernicioso nel caso di scelta del modello semipresidenziale in cui il collegamento e la contestuale elezione vincolerebbe ancor di più i membri del legislativo.

Non a caso in Francia l’elezione del Parlamento è stata sfasata rispetto a quella del Presidente della Repubblica. E anche negli Stati Uniti, ove vige il sistema presidenziale, il Presidente e il Congresso non sono eletti collegati tra loro, e in gran parte nemmeno contemporaneamente.

Se a queste considerazioni si aggiunge l’ipotesi, avanzata nella bozza Calderoli, del voto bloccato sull’intero testo legislativo, in caso di disegni di leggi urgenti o su richiesta del governo, con i soli emendamenti proposti o accettati dal governo è evidente che la situazione peggiorerebbe ulteriormente.

Se è vero che occorre una revisione dei regolamenti parlamentari per consentire all’esecutivo tempi certi nell’approvazione dei progetti di legge che costituiscono parte essenziale del suo programma, è altrettanto chiaro che non si può trasformare il Parlamento in un "votificio" acritico, ma bisogna consentire al libero confronto tra le diverse forze politiche di incidere sul processo legislativo con un’attività di approfondimento e con una reale possibilità emendativa. Così come occorre riservare adeguato spazio alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, oggi di fatto inesistente.

E’ indispensabile ripristinare la condizione prevista dall’art. 67 della Costituzione per cui: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato".

Per questo – ad avviso dei repubblicani – è prioritaria rispetto a qualunque altra riforma la revisione della legge elettorale, differenziando l’elezione dei parlamentari dalla designazione sulla scheda, o addirittura l’elezione diretta, del capo dell’esecutivo.

In questo quadro il PRI è favorevole all’introduzione di una legge sul modello tedesco, ma con l’elezione dei parlamentari nei collegi uninominali a maggioranza per il 50% e per la rimanente metà col metodo proporzionale col recupero dei candidati dei collegi uninominali non eletti direttamente, rimodulando il vecchio sistema vigente per il nostro Senato.

A chi obietta che in questo modo non si garantirebbe la stabilità dell’esecutivo va ricordato – come anche recenti avvenimenti hanno confermato – che le crisi di governo sono quasi sempre frutto non della mancanza di un sistema rigorosamente maggioritario, ma dell’implosione delle maggioranze, nelle quali i meccanismi elettorali obbligano a convivere forze non omogenee tra loro, ma unite in cartelli elettorali solo per assicurarsi il premio di maggioranza.

Ma anche modificando la legge elettorale nel senso da noi indicato, occorre sottrarre le scelte a oligarchie di partiti senza alcuna disciplina.

E qui il discorso si collega all’altra fondamentale questione:

Regolamentazione giuridica dei partiti

I problemi di una corretta definizione del ruolo del partito nel nostro ordinamento, delle garanzie da dare agli associati per quanto riguarda la democrazia interna, della trasparenza delle risorse finanziarie di cui i partiti stessi dispongono nascono da lontano. Ma non hanno trovato risposta da parte del legislatore.

Il più organico disegno di regolamentazione dei partiti, dei loro bilanci e delle forme di finanziamento è stato presentato per conto del PRI dal sen. Del Pennino nel corso della 14a legislatura, insieme al sen. Compagna, ma ha incontrato l’indifferenza, se non l’ostilità, delle maggiori forze politiche.

Il PRI ritiene che oggi sia necessario riprendere il discorso sulla regolamentazione giuridica dei partiti.

Come infatti ha osservato Mario D’Antonio, "la crisi del sistema dei partiti è la crisi dello Stato" e per superarla "occorre portare il partito al centro del quadro delle riforme, farne la principale preoccupazione degli artefici del risanamento", togliendo il partito dalla condizione di associazione non riconosciuta.

Per questo proponiamo di dare attuazione all’art. 49 della Costituzione, stabilendo le norme che devono essere rispettate per consentire il riconoscimento giuridico dei partiti e il conseguente accesso ai benefici economici e finanziari previsti dalla legge.

La base per ottenere il riconoscimento giuridico deve essere l’adozione di uno statuto approvato da un’apposita Commissione di Garanzia. Lo statuto dovrebbe prevedere la tutela delle minoranze interne, la pubblicità delle riunioni degli organi di partito, dei libri sociali e degli elenchi degli iscritti. Sarebbe altresì necessario che lo stesso contemplasse vere primarie per la scelta dei candidati ai diversi tipi di elezioni e, in caso non si desse corso alle primarie, le garanzie perché la scelta dei candidati avvenga con la libera partecipazione di tutti gli iscritti, senza imposizioni dei leaders del partito.

Per quanto riguarda il finanziamento, secondo i repubblicani, esso andrebbe assicurato da oblazioni volontarie detassabili.

Il contributo per le spese elettorali sarebbe in questo caso limitato e dato sia ai partiti, sia ai candidati, ma non potrebbe essere superiore all’entità dei contributi privati raccolti.

Sarebbe da prevedere anche la possibilità per ciascun contribuente di destinare, all’atto della dichiarazione annuale dei redditi, l’8 per mille dell’imposta sui redditi al finanziamento di uno specifico partito politico registrato.

Il bilancio dovrebbe essere mutuato dalle norme in materia di società per azioni e contenere un rendiconto delle entrate e delle uscite. Nello statuto di ciascun partito andrebbe stabilita la quota delle entrate ordinarie messe a disposizione delle articolazioni periferiche. La legge dovrebbe altresì prevedere che i bilanci vengano sottoposti all’apposita Commissione di Garanzia.

Per le spese delle campagne elettorali vanno previsti precisi tetti anche per i partiti, non solo per i candidati.

Con una regolamentazione giuridica dei partiti come quella da noi proposta, sia che si adotti il sistema elettorale tedesco, sia che si introduca un sistema uninominale a doppio turno, sul modello francese (sempre svincolato dall’elezione del capo dell’esecutivo), i candidati non sarebbero frutto delle scelte dei capipartito, ma il risultato di un effettivo procedimento democratico, per cui gli eletti non resterebbero più succubi dell’esecutivo o dei leaders dell’opposizione, ma potrebbero liberamente esercitare il loro mandato.

In un sistema come quello sopra delineato vanno inquadrati anche il problema del superamento del bicameralismo perfetto e della semplificazione dei livelli di governo periferici.

Il problema della revisione del bicameralismo perfetto e del titolo V della Costituzione

Ad avviso dei repubblicani tutte le proposte avanzate per la riforma del bicameralismo presentano un difetto d’origine.

Si intende cioè basare la ripartizione delle competenze tra Camera e Senato sulla distinzione, introdotta dalla riforma del Titolo V della Costituzione, tra legislazione di esclusiva competenza statale e legislazione concorrente.

Da tempo il PRI ha sottolineato come la legislazione concorrente rappresenti un "mostrum" che è alla base dei continui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni sollevati davanti alla Corte Costituzionale.

Prioritaria, o quanto meno contestuale, rispetto a qualsiasi modifica dell’attuale sistema di bicameralismo perfetto è, a nostro avviso, la revisione dell’attuale Titolo V con l’abolizione della legislazione concorrente e una ripartizione delle 16 competenze, relative alla materia oggi oggetto della stessa, tra Stato e Regioni.

Va infatti rilevato come alcune materie che sono state assurdamente attribuite alla legislazione concorrente quali, per citarne solo alcune, la protezione civile, le professioni, i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di navigazione, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, la previdenza complementare ed integrativa, devono rientrare nella competenza esclusiva della legislazione statale.

Ma la revisione del Titolo V, non può riguardare solo il problema della legislazione concorrente.

Essa deve rivedere la formulazione novellata dell’art. 114 della Costituzione, che oggi recita: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".

Tale disposizione appare in contraddizione con gli art. 1 e 5 della Costituzione, che affermano: "L’Italia è una Repubblica una e indivisibile".

Ora cos’è lo Stato se non la Repubblica Italiana?

Se si vuole affermare il principio di uno stato federale occorre dire che la Repubblica è composta dalle Regioni e dagli altri enti locali.

E’ un non senso porre sullo stesso piano Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

Anche su questo punto occorre una revisione dell’attuale Titolo V, così come va reintrodotto il principio dell’interesse nazionale, che la legislazione regionale deve rispettare.

Solo collegata a questa riforma del Titolo V, il Pri ritiene possibile affrontare in modo organico la revisione del sistema bicamerale, attribuendo alla Camera il compito di esprimere il voto di fiducia al Governo e la competenza primaria relativa alle materie legislative di competenza statale, e riservando al Senato il compito di definire i principi fondamentali cui dovrà attenersi la legislazione regionale e l’autonomia differenziata.

Dovrebbero comunque rimanere di competenza di entrambi i rami del Parlamento le leggi costituzionali, quelle elettorali, le leggi sulla perequazione delle risorse e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché la definizione dei livelli essenziali dei servizi.

I diversi livelli del governo locale

La modifica del bicameralismo perfetto, con la creazione di un Senato che prevalentemente dovrebbe occuparsi dei temi connessi all’autonomia regionale e al sistema periferico e l’attuazione del cosiddetto federalismo fiscale postulano una revisione del quadro dei poteri locali.

Non abbiamo ancora i conti esatti di quale sarà il costo del federalismo fiscale.

Certo l’abbandono del criterio della spesa storica e il ripristino dell’autonomia tributaria rappresentano un importante contributo alla responsabilizzazione degli amministratori locali.

Ma esiste il pericolo di un moltiplicarsi delle strutture burocratico-amministrative e un conseguente aumento del carico sui contribuenti.

Oltre tutto la crisi economica scarica sugli apparati pubblici una domanda molto più estesa di quella che le risorse disponibili consentono di appagare. E questo esige che si operino delle scelte rigorose, che si eliminino sprechi e sovrapposizioni.

In questo quadro, non è sterile rivendicazione di una storica proposta dei repubblicani quella dell’abolizione delle province.

Esse, secondo recenti calcoli, costano ogni anno circa 17 miliardi che sono destinati al mantenimento delle strutture burocratiche, degli organi di rappresentanza e a spese superflue più che all’assolvimento delle loro funzioni.

Oltre tutte le Province – come evidenziato nella relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali relativa agli esercizi 2008-2009, trasmessa al Parlamento – hanno accumulato un debito finanziario di quasi 11,5 miliardi.

I compiti oggi assegnati alle Province potrebbero essere adeguatamente svolti dagli uffici tecnici che potrebbero continuare ad operare senza il governo degli organi politici provinciali e posti, invece, sotto il controllo delle Regioni o delle Unioni dei Comuni.

Sull’inutilità di mantenere in vita questo livello di governo oltre a quello centrale e a quelli regionali e comunali formalmente tutti concordano e questo era nei programmi del governo.

Ma ancora una volta le scelte delle forme attraverso le quali procedere al ridisegno dello stato-ordinamento continuano ad essere tutt’uno con la gestione del potere.

E la difesa delle sue posizioni di potere acquisite coi governi provinciali, da parte della Lega, ha impedito qualunque intervento in proposito.

Per non dire delle scandalose scelte operate nelle passate legislature, con l’opposizione dei soli repubblicani, per la realizzazione di diverse nuove mini-province.

Il PRI ritiene che la semplificazione dei livelli di governo locale rappresenti una scelta ineludibile. Per questo il segretario del PRI On. Nucara ha presentato alla camera una proposta di legge per l’abolizione della previsione costituzionale che include le province tra i livelli di governo locale.

La modifica degli art. 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione rappresenta, infatti, l’indispensabile premessa per poter sopprimere questi enti.

Dell’abolizione delle province i repubblicani fanno quindi un punto centrale della loro politica sul terreno istituzionale.

Ma una seria ridefinizione del sistema dei poteri locali non passa solo attraverso l’abolizione dell’ente provincia.

Essa richiede, ad avviso del PRI, anche il superamento dei comuni polvere.

Oggi su circa 8000 comuni italiani, più di 5000 sono sotto i 5000 abitanti. Non sono quindi in grado di offrire adeguati servizi alle popolazioni interessate.

Il costo delle loro strutture burocratiche finisce con l’assorbire gran parte delle risorse che dovrebbero essere destinate a rispondere alle esigenze dei cittadini.

La manovra finanziaria approvata quest’estate prevede che i comuni sotto i cinquemila abitanti siano obbligati ad esercitare in forma associata, attraverso convenzioni o unioni, le funzioni fondamentali. E stabilisce altresì che la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

E’ un passo avanti, ma non basta.

Occorre prevedere per le realtà inferiori ai 5000 abitanti unioni dei comuni contermini, uniche e polifunzionali, assorbendo anche, ove esistono, le comunità montane, e sopprimendo le diverse forme associative oggi esistenti: gli ATO, i bacini imbriferi montani, i consorzi esistenti che assolvono a funzioni tra loro differenziate.

Tutto questo come premessa per l’avvio dei processi di fusione che andrebbero favoriti con appositi incentivi finanziari.

Conclusioni

Questo organico disegno di riforma del nostro quadro istituzionale i repubblicani offrono, attraverso il loro Congresso, all’attenzione e alla valutazione delle altre forze politiche.

Ci auguriamo una seria collettiva riflessione, al di là dei contingenti ruoli di maggioranza o di opposizione, evitando che prevalgano preoccupazioni di potere che impediscano un sereno confronto sui temi da noi proposti.

Anche perché sappiamo – come disse Ugo La Malfa – che "l’assetto istituzionale di un paese non cade dal cielo".

Diritti civili

Premessa

Il tema dei diritti civili, che ha caratterizzato negli anni ‘70 le grandi battaglie per la riforma del diritto di famiglia, per l’introduzione del divorzio e l’abrogazione delle norme del codice penale relative all’aborto, battaglie in cui i repubblicani sono stati in prima fila, si pone oggi su tre piani diversi.

Piani che derivano in parte dai progressi scientifici, per altri versi dal mutamento dei costumi e dalla più diffusa coscienza dell’autonomia personale.

Ci riferiamo ai problemi relativi alla procreazione medicalmente assistita, al riconoscimento delle coppie di fatto e al cosiddetto testamento biologico.

Su questi temi si è aperto negli ultimi anni uno scontro tra chi - come il PRI- sosteneva e sostiene, in nome di principi liberali, l’esigenza di una legislazione rispettosa delle scelte individuali che non ledono altrui diritti, e chi, ispirandosi alla concezione di uno stato etico, ha voluto e vuole imporre norme di comportamento che non tengono alcun conto della volontà dei soggetti interessati.

Su questa seconda posizione si è verificata una convergenza tra la grande maggioranza del centro-destra ed alcune forze di ispirazione cattolica collocate nel centro-sinistra. Il risultato è stato l’approvazione di una legge che definimmo "illiberale, illogica, incoerente, incostituzionale e inapplicabile", per quanto riguarda la procreazione medicalmente assistita, e il permanere di un vuoto legislativo in materia di riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto e del cosiddetto testamento biologico.

Su questi tre punti desideriamo ribadire ed approfondire, nelle tesi congressuali, la posizione del PRI.

La legge relativa alla procreazione medicalmente assistita

Avevamo previsto, in occasione del voto sulla legge 40 in materia di PMA, che, anche se essa non fosse stata abrogata in via referendaria, sarebbe comunque incorsa nelle censure della Corte Costituzionale.

E ciò è puntualmente avvenuto con la sentenza 151 del 2009 della Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 2 e 3 dell’art.14 della legge 40, che prevedevano che le tecniche di produzione degli embrioni non devono creare un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

Si tratta di un punto centrale della legge che era stato, tra l’altro, oggetto di un apposito quesito referendario.

E va altresì sottolineato che il giudice delle leggi non ha accolto le eccezioni di costituzionalità su altri due punti della legge 40 (quello relativo al 3° comma dell’art.6 che non consente, dopo la fecondazione dell’ovulo, la revoca della volontà dell’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, e l’altro, previsto dal 4° comma dell’art.14, sul divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime) non già per ragioni di merito, ma solo perché inammissibili per difetto di rilevanza nel giudizio "a quo".

Abbiamo voluto partire dalla sentenza della Corte perché essa suona come aperta sconfessione di quanti, in Parlamento e nel successivo confronto referendario, non hanno voluto ascoltare le obiezioni di coloro che evidenziavano l’assurdità di una norma che si poneva in aperto contrasto con l’art. 32 della Costituzione.

Ma non solo per questo.

L’on. Roccella e i difensori della legge 40 hanno cercato di minimizzare la portata della sentenza 151 sostenendo che, comunque, l’impianto della legge è stato confermato dal voto popolare in occasione del referendum.

Si tratta di una mistificazione.

Il referendum non vide l’approvazione della legge. Esso solamente non raggiunse il quorum necessario per la sua validità.

Ciò non poteva significare, né ha significato, la consacrazione della legge 40 attraverso il voto popolare e neppure la costituzionalità delle norme in essa contenute.

Per questo il PRI ritiene di dover riproporre la necessità di rivedere alcuni punti contenuti nella legge 40.

In particolare - per sottolineare solo il più rilevante – quello che prevede il divieto di ricerca sugli embrioni soprannumerari non più utilizzabili per l’impianto.

Attualmente, i ricercatori italiani possono utilizzare linee cellulari staminali importate dall’estero, ma è loro vietata ogni possibilità di ricerca sugli embrioni prodotti in Italia anche quando è accertata la loro non idoneità all’impianto.

Inoltre, con la legge 40, è vietata la clonazione terapeutica a fini di ricerca, mediante il trasferimento di nucleo per la produzione di cellule staminali autologhe (TNSA) che era stata raccomandata dalla "Commissione di studio sull’utilizzazione staminali per finalità terapeutiche", nominata il 6 settembre 2000 dall’allora Ministro della Sanità Umberto Veronesi e presieduta dal professor Renato Dulbecco, "perché offre la prospettiva di risolvere le esigenze quantitative, così come di superare i problemi di compatibilità immunologica".

"Queste cellule staminali – si legge nel rapporto – vengono ottenute mediante riprogrammazione genetica per trasferimento di nuclei di cellule somatiche in citoplasti artificiali umani e/o animali purché non comporti lo sviluppo di embrioni umani (TNSA). Nel caso di citoplasti umani viene previsto esclusivamente lo sviluppo di stipiti cellulari tessuto specifici".

E proprio perché in grado di evitare l’avvio della formazione dell’embrione, la Commissione, all’unanimità, aveva considerato questa tecnica esente da problemi etici.

Il PRI ritiene che, se non si vuole aggravare il gap già esistente tra l’Italia e gli altri Paesi industrializzati in materia di ricerca, sia indispensabile rivedere la normativa della legge 40 sul punto.

Le coppie di fatto

I repubblicani non ignorano, né trascurano le posizioni di quanti sostengono il prevalente valore dell’istituto della famiglia e la necessità di privilegiare gli interventi a suo sostegno.

Come non sottovalutano il fatto che ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio sia destinata una specifica previsione costituzionale.

Ma è la stessa Costituzione che, all’art 2, riconosce e garantisce i diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, quindi anche nelle convivenze che si realizzano al di fuori dell’istituto familiare come definito dall’art. 29.

Non è quindi possibile invocare lo stesso art. 29 per negare i diritti che si esprimono in altre formazioni sociali.

Si può pensare solo ad una tutela più attenuata per queste ultime.

Che questa tutela sia comunque oggi necessaria appare fuori di dubbio, sol che si pensi ai mutamenti culturali e comportamentali intervenuti dopo l’approvazione della carta del ‘48 e al fatto che a quell’epoca era assolutamente prevalente (se non addirittura esclusivo) nella società italiana il modello della famiglia tradizionale, spesso con caratteristiche patriarcali.

Rispetto ad allora la condizione è profondamente modificata. Vi hanno contribuito l’introduzione del divorzio, l’emancipazione e il nuovo ruolo della donna, l’affermarsi di diverse forme di rapporti interpersonali. Si sono comunque determinate nuove situazioni che non è possibile più ignorare.

Basti pensare che, sulla base di dati pur approssimativi, a fronte di circa 250.000 matrimoni registrati nel 2005, si erano verificate 80.000 separazioni nel 2004, mentre le coppie conviventi al di fuori del matrimonio superavano le 500.000. Cifra che oggi va comunque moltiplicata.

Il PRI non intende – ripetiamo –mettere in discussione il valore della famiglia tradizionale, né contestare il diritto della Chiesa a richiamare i credenti al rispetto dei suoi principi, ma ritiene che il compito del legislatore sia quello di dare una risposta ai problemi reali della società.

E quello dei diritti delle coppie di fatto è un problema reale della società.

Si tratta di coppie legate dai vincoli affettivi più diversi: da quelli che non si possono risposare perché non hanno risolto o non possono risolvere i problemi connessi alla separazione e al divorzio; a coloro che non si vogliono sposare; alle coppie omosessuali che non possono ricorrere al matrimonio; a conviventi che sono legati da reciproca solidarietà, come due anziane amiche.

Per questo il PRI sostiene la necessità dell’approvazione di una legge in proposito modellata su quella che, nel corso della passata legislatura – con il contributo dei repubblicani - aveva presentato il Presidente della Commissione Giustizia del Senato, sen. Salvi.

Essa dovrebbe contenere la previsione di un contratto di unione solidale concluso davanti al notaio o al giudice di pace, sottoscritto con una dichiarazione congiunta da entrambe le parti e registrato.

Sulla base di questo presupposto dovranno essere indicati i nuovi diritti che s’intendono attribuire ai conviventi e dovranno essere ridefiniti anche quelli già riconosciuti dalla legislazione vigente o dalla giurisprudenza.

E ciò anche perché, nei casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto alcuni diritti ai conviventi, essa ha sempre fatto riferimento ai conviventi "more uxorio", escludendo quindi implicitamente le coppie omosessuali, che pure vanno tutelate.

Sul punto dei diritti da riconoscere ci riferiamo in particolare a quelli relativi a:

-il diritto del convivente, analogo a quello dei parenti di primo grado, in relazione all’assistenza sanitaria e penitenziaria, alle decisioni in materia di donazione degli organi, di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie;

-il diritto alla successione nel contratto di locazione;

-il diritto al risarcimento del danno da lesione o uccisione del convivente;

-il diritto all’assegnazione di alloggi popolari;

-il diritto al patrocinio a spese dello Stato;

-il diritto di concorrere alla successione legittima;

-altresì, il dovere di provvedere agli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto l’illegittimità della norma relativa alla disciplina delle locazioni di immobili urbani nella parte in cui non prevede la successione del convivente "more uxorio" nella titolarità del contratto in caso di morte del conduttore, solo quando vi sia prole naturale.

Ed anche nel caso dell’assegnazione di alloggi popolari la Corte Costituzionale ha assunto, come elemento rilevante ai fini del subentro, il fatto che il convivente fosse affidatario della prole.

Secondo il PRI anche in questi casi è quindi necessaria una revisione della disciplina esistente, non solo con riferimento alle coppie di conviventi omosessuali, se si vuole dare un’organica definizione alla materia.

I repubblicani ritengono, invece, che non si debba introdurre la disposizione, prevista nel cosiddetto disegno di legge sui DICO presentato dal Governo Prodi nella passata legislatura, che consentirebbe al cittadino extra comunitario l’immediata acquisizione del permesso di soggiorno (senza fissare nemmeno la durata minima della preventiva legittima permanenza sul territorio italiano e l’assenza di precedenti penali specifici) in caso di convivenza registrata.

Essa, infatti, si presterebbe a tutti i possibili sotterfugi ed imbrogli per aggirare le norme generali sul permesso di soggiorno. Né si può invocare la direttiva europea 428 giacché essa autorizza il diritto permanente di soggiorno nel territorio dello Stato, solo qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio.

Del pari i repubblicani ritengono che – al di fuori di una generale revisione della disciplina dell’istituto - non sia possibile riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità al convivente superstite, per gli incalcolabili riflessi che questo potrebbe comportare sulla spesa pubblica.

Su tali basi il PRI propone che si riavvii il procedimento legislativo per il riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto, augurandosi che ogni iniziativa non venga bloccata dagli opposti furori ideologici, di quanti vogliono sottovalutare o addirittura negare il problema e di coloro che chiedono "ben altro", invocando il modello spagnolo.

Il testamento biologico

La discussione sui progetti di legge relativi al cosiddetto testamento biologico (o meglio alle dichiarazioni anticipate di volontà, con cui un soggetto esprime il suo consenso o il suo rifiuto a determinate cure mediche, con un atto valido anche per quando non sarà più capace di intendere e di volere) iniziò nella XIV legislatura, quella intercorsa tra il 2001 ed il 2006.

Il tema fu discusso in modo approfondito dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, che trasmise all’aula un testo approvato all’unanimità.

Quel testo conteneva – ad avviso dei repubblicani - due punti assolutamente condivisibili.

In primo luogo, non parlava di divieto di interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiali. In secondo, considerava le dichiarazioni anticipate impegnative per le scelte sanitarie del medico, che le poteva disattendere solo quando non più corrispondenti a quanto l’interessato aveva previsto al momento della loro redazione, sulla base degli sviluppi e delle conoscenze scientifiche e terapeutiche intervenute, ed indicando compiutamente nella cartella clinica le motivazioni della decisione.

Il disegno di legge varato dalla Commissione non giunse poi all’esame dell’aula, per la fine intervenuta della legislatura.

Nella XV legislatura, il dibattito si riaprì, ma alcuni dei nuovi progetti presentati, precisamente quello delle senatrici Binetti e Baio Dossi e quello del sen. Tomassini (che pure era stato relatore di maggioranza del disegno di legge approvato dalla Commissione nella precedente legislatura), introducevano la previsione che idratazione ed alimentazione artificiali non fossero assimilabili ai trattamenti terapeutici e non potessero quindi essere oggetto delle dichiarazioni anticipate.

Al mutato orientamento in materia contribuì la forte ripresa di iniziativa, ricca di venature integraliste, da parte di consistenti forze del laicato cattolico che, sospinte dall’allora Presidente della C.E.I. Cardinale Ruini, si erano già mobilitate in occasione del referendum sulla legge 40.

La conclusione anticipata della XV legislatura impedì, comunque, che si giungesse ad ogni decisione in materia.

Nel corso della presente legislatura ha contribuito a rafforzare le posizioni più intransigenti in materia, da parte cattolica, il caso di Eluana Englaro e la relativa sentenza della Corte di Cassazione su ricorso del padre di Eluana.

Si è così giunti all’approvazione, da parte del Senato, del cosiddetto testo Calabrò attualmente all’esame della Camera.

Esso, ad avviso del PRI, rappresenta un grave arretramento rispetto a tutta la discussione svoltasi sul tema in sede bioetica, scientifica e parlamentare.

Tralasciando alcuni aspetti minori, tre sono i punti francamente inaccettabili per i repubblicani.

Il primo riguarda la previsione che qualsiasi forma di eutanasia (senza distinguere, come pure hanno fatto il Cardinale Lehmann e l’episcopato tedesco, tra eutanasia attiva ed eutanasia passiva) è vietata anche ai sensi dell’art.575 del c.p. come omicidio.

Si lascia così alla magistratura un margine di discrezionalità nel valutare i singoli casi, che dovrebbe preoccupare "in primis" quanti temono l’invadenza del potere giudiziario, e si rischia di negare ogni richiamo a qualsiasi sentimento di pietà.

Il secondo punto si riferisce al divieto assoluto di richiedere la sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione artificiale, affermando che esse "sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze sino alla fine della vita".

Si tratta di un’affermazione apodittica, in contrasto con numerosi pareri medici e scientifici, che non tiene conto, al di là della volontà del paziente, nemmeno di quello che potrebbe essere il giudizio del collegio medico preposto all’esame del caso.

La terza questione concerne l’annullamento totale del principio di autodeterminazione, contenuto nell’art.7 del progetto di legge.

Infatti, non solo non sono più rese vincolanti le volontà espresse dal soggetto nelle sue dichiarazioni anticipate di trattamento, prevedendo che esse siano solo "prese in considerazione dal medico curante, che sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno". Ma è altresì stabilito che, nel caso in cui la questione sia sottoposta alla valutazione di un collegio medico, ove insorga una controversia fra il fiduciario e il medico curante, quest’ultimo non sia comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni.

Emerge chiaramente, dalle considerazioni sopra sviluppate, come il testo Calabrò – anche dopo le marginali correzioni apportate in Commissione alla Camera – non possa non creare un clima di scontro, anziché di dialogo e come sia, quindi, opportuno un profondo ripensamento per ricercare un punto di sintesi.

Per questo il PRI ritiene che sia necessario ripartire in aula, alla Camera, adottando come testo base la proposta di legge presentata dall’on. Della Vedova e sottoscritta dai deputati repubblicani Nucara e La Malfa, che riprende il testo approvato all’unanimità dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato nel corso della XIV legislatura.