Le tesi del 46° Congresso/Sintesi della relazione sulla "Riforma della Giustizia"

Necessario uscire dalla logica dell’emergenza

Sintesi della relazione della Commissione tesi del PRI sulla Riforma della Giustizia. La Commissione è coordinata da Guido Camera

L’approccio al delicato tema della Riforma della Giustizia impone una considerazione preliminare di carattere generale.

Noi riteniamo infatti che il legislatore, negli ultimi anni, abbia ragionato quasi esclusivamente sotto il giogo di deleterie logiche emergenziali e di propagandistiche ragioni elettorali (legittime quando non sono del tutto assorbenti) che hanno troppo spesso comportato l’emanazione di provvedimenti normativi avulsi dal contesto codicistico e giurisprudenziale in cui poi sono andati a collocarsi.

Paradossalmente tale deprecabile fenomeno legislativo ha colpito soprattutto il codice di procedura penale (l’unico codice emanato dal Parlamento dell’Italia Repubblicana!), la cui originaria ispirazione accusatoria e democratico liberale è stata nel tempo mortificata anche da talune interpretazioni della Corte Costituzionale revansciste e da leggi emanate esclusivamente sull’onda di stati emotivi di passaggio (basta pensare all’esempio offerto delle norme penali in materia di infrazioni al codice della strada, che sono cambiate circa 5 cinque volte dal 2003 creando seri problemi interpretativi e insignificanti effetti deterrenti in un ottica general - preventiva).

E, purtroppo, l’emozione per un fatto grave passa, mentre una norma irrazionale rimane in vigore mortificando lo svolgimento quotidiano dell’attività giudiziaria e le aspettative di giustizia del singolo cittadino e della società.

Perplessità

In base a tali premesse, non si può che evidenziare una perplessità di fondo nei confronti di quei provvedimenti legislativi, anche se proposti sotto forma di leggi costituzionali, che vogliono introdurre particolari guarentigie esclusivamente nei confronti delle 4 più alte cariche senza essere accompagnate da una omogenea e contestuale rivisitazione dell’ordinamento dello Stato, siccome originariamente delineato dal Costituente.

Va sottolineato che noi siamo critici nei confronti di tali percorsi di politica legislativa in materia costituzionale non perché ci limitiamo (in modo propagandistico e realmente giacobino) a coglierne l’aspetto legato all’esigenza di salvaguardare determinate persone (domani speriamo non più attuale), piuttosto che la funzione istituzionale rappresentata (esigenza quest’ultima invece legittima ed auspicabile).

Peraltro, nella prassi ormai consolidata della seconda Repubblica si sono modificati sostanzialmente i ruoli del capo dell’esecutivo e del capo dello Stato (e anche del presidente di Camera o Senato, come la recentissima esperienza ha palesato).

Scudo

La nostra contrarietà sorge in quanto riteniamo che, introducendo una sorta di "Scudo" esclusivamente nei confronti di alcune istituzioni senza intervenire contestualmente sulle norme che disciplinano il funzionamento del Parlamento e la formazione delle leggi, si rischierebbe di partorire una riforma spuria e contrastante con la previsione di Repubblica parlamentare delineata nella nostra Costituzione.

Noi siamo fermamente e intimamente convinti che la soluzione del conflitto tra poteri dello Stato che, senza entrare nel merito di un singolo caso concreto, affligge la nostra Repubblica dal 1993 non possa che essere di natura politica.

Ne discende che la strada da percorrere non può che essere la promulgazione di una nuova formulazione costituzionale dell’immunità parlamentare che contenga come condizione fondamentale della medesima una nuova forma di autorizzazione a procedere, rivisitata alla luce delle esperienze, politiche e giurisprudenziali, vissute nella storia della nostra Repubblica e negli altri ordinamenti dei paesi occidentali.

Peraltro, subordinare la sospensione dei procedimenti penali a carico delle più alte cariche dello Stato alla deliberazione del Parlamento rischia di esporre la funzione giudiziaria a strumentalizzazioni ulteriori e analoghe, rispetto alle attuali, posto che la concessione, o meno, della sospensione del processo al capo dell’Esecutivo oppure al capo dello Stato (ma anche al presidente di Camera o Senato) potrebbe trasformarsi in un voto di fiducia incoerente e soggettivamente più esteso rispetto alle regole costituzionali in vigore, oltre che non funzionale al corretto svolgimento della legislatura in corso, rendendo inutile, ed anzi ancor più foriera di strumentalizzazioni, l’applicazione della norma retroattiva, anch’essa subordinata al voto del Parlamento.

Politica

Prima di poter pensare di riformare in modo sereno e condiviso la giustizia penale, va quindi risolto il problema politico che si è cronicizzato a monte, individuando soluzioni costituzionali che consentano di affermare l’autonomia del singolo potere dello Stato evitando deleteri sconfinamenti di campo, come peraltro avevano previsto già i Costituenti costruendo la nostra Repubblica sulle ceneri dell’esperienza del ventennio fascista e delle leggi sabaude, e come accade in tutte le democrazie occidentali (a cominciare dal Parlamento europeo).

In quest’ottica, siamo convinti che l’esigenza primaria e reale del nostro sistema giudiziario vada poi individuata nella oggettiva inadeguatezza della nostra giustizia civile rispetto al comportamento della nostra società, anche in un’ottica di competitività economica europea ed internazionale.

Se il diritto privato - per la gran parte risalente al 1942 - pare non sentire il peso degli anni ed il criterio da sempre adottato dal legislatore, di intervenire "chirurgicamente" in settori specifici del diritto (diritto di famiglia, diritto del lavoro, del diritto societario, etc.) lasciando inalterata la struttura organica del Codice Civile, può ritenersi valido ed efficace ancora oggi, così non è per il processo civile.

Lo stato di totale paralisi dei tribunali, di merito e di legittimità, e la sfiducia di cittadini ed imprese nella capacità del sistema giudiziario civile di dirimere giustizia e di risolvere le controversie, sono sotto gli occhi di tutti e rendono evidente come l’intervento del legislatore anche sulle regole del processo civile sia episodico ed emergenziale, ed abbia perciò ormai fallito.

E’ dunque necessario pensare ad una riforma organica del processo civile (con alcune limitate esclusioni) che tenga conto delle diverse realtà e finalità di un ricorso alla giustizia: è evidente ormai come un’unica regola processuale non possa più valere contemporaneamente a disciplinare, ad esempio, le cause tra condomini, le liti ereditarie tra parenti, le controversie tra imprese commerciali e così via, tutte istanze di giustizia che vanno certamente soddisfatte, ma ciascuna in ragione della propria peculiarità e con regole processuali differenti

Tali regole, tuttavia, dovrebbero basarsi sul principio, per altro pacificamente riconosciuto come diritto dei cittadini, che il processo civile deve concludersi in tempi brevissimi. A tale riguardo sia consentito di rilevare quello che pare un’assurdità: al giorno d’oggi, nel quale gli studi professionali sono più numerosi e strutturati in modo molto diverso e più efficiente rispetto a sessant’anni fa (pensiamo solo al numero dei collaboratori in uno studio di diritto civile, all’uso esteso dell’informatica sia come strumento di ricerca, di comunicazione e per la collazione degli atti) i termini processuali stabiliti per i difensori sono i medesimi. Anzi, in alcuni casi (vedi ad esempio i termini a comparire da calcolare tra la notifica dell’atto di citazione e la data della prima udienza) i termini sono addirittura più lunghi !

Ripensare

Un cenno a parte merita poi l’esecuzione civile, settore totalmente da ripensare, nel quale oggi i furbi trovano ogni mezzo per sfuggire alle pretese dei creditori, che finiscono per rimanere insoddisfatti, con in più la beffa di dover sostenere le spese legali.

Più complesso, e di ampio respiro, il tema della riforma della giustizia penale, che, come abbiamo in precedenza anticipato, va affrontato in modo sereno e scevro da pregiudizi.

In particolare, noi riteniamo che il fisiologico mutamento della nostra società dal 1930 ad oggi determini la necessità di rivedere l’impianto di parte generale del codice penale adeguando gli istituti di diritto sostanziale alle esigenze della modernità, per mutuare un’efficace definizione del grande penalista Federico Stella.

Anche la parte speciale del codice penale necessita di una rivisitazione seria ed omogenea "sfoltendo" le numerose ipotesi delittuose e contravvenzionali che intasano i Tribunali senza offrire alcuna tutela concreta ai beni giuridici di primaria rilevanza nella nostra società odierna.

Il ricorso a seri ed incisivi strumenti sanzionatori di natura patrimoniale, come del resto l’esperienza italiana ed europea ha dimostrato negli ultimi anni, hanno valore molto maggiore, in taluni casi, rispetto al ricorso generalizzato alla carcerazione, che deve essere limitata ai reati di maggiore disvalore penale e sociale.

Lo spirito del 1989

Per quanto concerne il codice di procedura penale, va recuperato lo spirito del legislatore del 1989, "asciugando" il rito attuale da interventi legislativi di sapore "reazionario" in quanto statalisti ed inquisitori.

Rimane ferma l’esigenza di intervenire anche sulla composizione del CSM, al fine di depurarlo dalle correnti politiche che rischiano di nuocere solo alla credibilità della magistratura.

Ciò comporta però la necessità di un intervento costituzionale, che sia fatto di ponderato e trasversale confronto parlamentare.